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Il danno agli enti collettivi e la discriminazione “senza volto”

by Alberto Guariso

1.Non è la prima volta che il danno non patrimoniale agli enti collettivi fa il suo ingresso in una pronuncia di legittimità; ma è forse la prima volta che lo fa in maniera così esplicita e proprio con riferimento alle azioni antidiscriminatorie. Stiamo parlando della sentenza di Cassazione, sezione lavoro, 12.4.2026 n. 9227 che ha cassato la pronuncia del giudice di merito per non aver adeguatamente considerato che il danno non patrimoniale da discriminazione può essere provato anche attraverso presunzioni (e fin qui nulla di nuovo) “a loro volta basate sulla allegazione e dimostrazione della condotta discriminatoria …quale fatto noto dal quale è possibile risalire… alla compromissione della sfera interiore del soggetto”: e se dalla condotta può desumersi la compromissione, allora la prova del danno si rivela davvero agevole.  

Nell’argomentare la decisione, la Corte ribadisce che, in tema di discriminazione, il risarcimento del danno non patrimoniale “è caratterizzato da una connotazione dissuasiva, tanto che può essere riconosciuto nei casi di discriminazione collettiva, anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile”. Dunque, può essere riconosciuto anche agli enti collettivi perché, ovviamente, se non vi è soggetto identificabile il risarcimento non può che andare al soggetto collettivo che ha promosso il giudizio. Il che, ancora una volta, ripropone lo stretto collegamento tra tre passaggi logico-giuridici; da un lato, la “dottrina Feryn” di fonte comunitaria (la sussistenza di una discriminazione in assenza di identificazione di un soggetto leso); dall’altro, l’attribuzione – di fonte sostanzialmente nazionale – della legittimazione attiva agli enti collettivi (posto che in assenza di essa, l’acquisizione precedente resterebbe priva di effetti pratici); infine il riconoscimento del danno alle associazioni, perché in assenza di esso, la violazione “collettiva” del divieto di discriminazione resterebbe del tutto priva di rimedi.

2. In effetti, in anni recenti, anche la giurisprudenza di merito si era già orientata in questo senso sia nel caso (più tradizionale) di azione delle organizzazione sindacali (Cass. sez.lav. 21.7.21, n. 20819), sia nel caso di molestie discriminatorie (che è forse il caso di ricostruzione più agevole, stante l’evidenza della “compromissione della sfera interiore del soggetto leso” anche se non esattamente identificabile, ex multis Trib. Torino 5.12.2025) ; sia – ed è forse l’ambito più innovativo – a carico della PA in caso di adozione di atti amministrativi discriminatori (Trib. Padova, 2.1.2025).

Una sommaria lettura della giurisprudenza in materia segnala che le pronunce non sono mai motivate in modo particolarmente analitico: prevale, normalmente, il riferimento alla natura del diritto violato (certamente appartenente alla sfera dei diritti fondamentali) e conseguentemente alla componente dissuasiva del risarcimento, specie quando la sentenza giunge allorché rimedi ripristinatori sono resi impossibili dal decorso del tempo e dal consolidarsi delle situazione di terzi (tipico il caso del concorso per il quale la riapertura con eliminazione delle clausole discriminatorie non può incidere su contratti di lavoro già stipulati o beni già assegnati).

Il rilievo attribuito alla componente dissuasiva segnala, peraltro, il profilo decisivo del quantum, posto che la misura della dissuasione dipende ovviamente anche dalla capacità economica del convenuto, ma tale correlazione fa sì che la misura del ristoro possa variare, più che in relazione alla gravità della lesione, alla qualità del discriminante. Una contraddizione di non facile soluzione.

Quasi assente è, invece, il riferimento al danno proprio della associazione, alla quale non dovrebbe essere difficile riferire una “sofferenza morale” derivante dal fatto che i principi di solidarietà e non discriminazione per la cui affermazione gli associati si sono vincolati in un patto e hanno investito energie, hanno subito una battuta d’arresto a causa del comportamento del discriminatore, ledendo l’autorevolezza dell’ente e la sua capacità di essere riconosciuta come portatrice di detti valori.

É certo che l’affermarsi di questi principi sta rendendo sempre più rara l’ipotesi di un comportamento discriminatorio che resti del tutto privo di rimedi solo perché il tempo utile per il ripristino della parità è trascorso, consentendo così al discriminatore di “farla franca”. Altrettanto certo è che questo nuovo assetto che si va consolidando, conferma l’esigenza di un riordino delle norme sulla legittimazione attiva essendo del tutto illogico che il risarcimento – ancor più se a prevalente connotazione dissuasiva – dipenda dalle astruse norme sulla legittimazione attiva in tema di discriminazione (tutti i soggetti rappresentativi degli interessi lesi per le discriminazione in ambito lavorativo ex d.lgs. 216/03; i soggetti che passano il filtro dell’apposito decreto ministeriale per le discriminazione per origine etnica ex d.lgs. 215/03, o per quelle per disabilità fuori dell’ambito lavorativa ex l. 67/2006 , la sola consigliera di parità per le discriminazioni di genere ex d.lgs. 198/06).

É, infine, parimenti certo che in questi casi il risarcimento del danno adempie anche una funzione ripristinatoria reale, perché consente ai soggetti rappresentativi di sviluppare una azione collettiva di segno opposto rispetto a quella posta in essere dal discriminatore, contribuendo a far sì che la discriminazione non si ripeta.

3. Tuttavia, un punto che forse merita attenzione è la peculiarità di questi “rimedi senza volto”.  È ampiamente noto che il diritto antidiscriminatorio, più di ogni altro, ha a che vedere con i volti e la storia delle persone, con la tutela della loro dignità e della loro identità; in una parola con ciò che di più profondo sostiene e orienta la vita di ciascuno di noi; non a caso questo sito ha scelto come segno qualificante quello dei volti delle persone. Dunque, quando appare, anche solo al lontano orizzonte, il rischio di una “spersonalizzazione” della vicenda discriminatoria è il caso di drizzare le antenne: perché se la censura giudiziale di quella vicenda deve rappresentare anche l’affermazione di una regola autorevole e condivisa sulla quale ricostruire il tessuto di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., allora è assolutamente necessario che il processo sia fatto di carne e ossa, e sappia smuovere la stessa empatia che Rosa Parks è riuscita a smuovere quando si è seduta nei posti riservati ai bianchi: gli “enti rappresentativi dell’interesse leso” possono talvolta smuoverla, ma non sempre; molto dipende dal loro radicamento effettivo tra le persone discriminate. Rosa Parks, invece, la smuove sempre, perché ha un volto e una storia. Un processo senza di lei rischia talvolta di essere un processo monco. 

Per questo motivo il rischio della spersonalizzazione – lungi dal rimettere in discussione i risultati faticosamente raggiunti dalla giurisprudenza, che hanno enormemente ampliato l’efficacia delle azioni antidiscriminatorie – deve rafforzare la capacità delle azioni giudiziarie di ripristinare l’uguaglianza in termini reali, ponendo quanto più possibile il discriminato nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato in assenza di discriminazione e ponendo il discriminatore nella condizione di ricreare quella connessione solidale  con il discriminato che la vicenda aveva rotto. 

Il piano di rimozione di cui al comma 5 dell’art. 28 d.lgs.150/2011 e le possibili analogie con la giustizia riparativa possono forse fornirci indicazioni, che il diritto antidiscriminatorio deve sicuramente  provare a sviluppare.

Alberto Guariso, avvocato in Milano

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