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Corte Giust., Conclusioni dell'avv. generale Càpeta, 3.09.2026, causa C‑320/25, [Lertimene] c. Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza
| | | |Concorso pubblico per l\'assunzione nella Polizia di Stato – esclusione della candidata per tatuaggio visibile solo con la divisa femminile (gonna) nelle occasioni cerimoniali – disparità di trattamento rispetto al candidato di sesso maschile nella medesima condizione – art. 14 direttiva 2006/54/CE – utilizzo della gonna come requisito essenziale della prestazione lavorativa - inammissibilià - qualificazione della differenza come azione positiva - inammissibilià - discriminazione diretta fondata sul sesso – sussistenza
Secondo l’Avvocato generale, costituisce discriminazione diretta fondata sul sesso una normativa nazionale che comporta l\'esclusione automatica dal concorso per l\'assunzione di agenti di polizia delle candidate con un tatuaggio sulla parte inferiore della gamba, esclusione derivante dall\'applicazione combinata di due norme: il divieto di tatuaggi visibili in caso di utilizzo dell\'uniforme e la disciplina della divisa cerimoniale, che prevede l\'uso della gonna per le sole candidate di sesso femminile; i candidati di sesso maschile con analogo tatuaggio non sono quindi soggetti alla medesima esclusione, non risultando detto tatuaggio visibile in caso di utilizzo dei pantaloni. Lo svantaggio che ne deriva deve ritenersi fondato direttamente sul sesso perchè l\'obbligo di indossare la gonna, pur non costituendo una caratteristica intrinseca del sesso femminile, è imposto dalla legge esclusivamente alle donne.Tale svantaggio non può ritenersi correlato a un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell\'attività lavorativa ai sensi dell\'art. 14, par. 2, della direttiva 2006/54/CE, mancando sia il requisito della finalità legittima, sia il requisito della proporzionalità e necessità; nè la previsione può essere considerata una azione positiva volta ad attrarre le donne nel corpo di polizia, poichè un’azione positiva può essere giustificata solo quando essa migliori e non peggiori la situazione del sesso sottorappresentato, coma accade invece per le norme in esame.