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Corte app. Torino 19.6.2026, pres. Rocchetti, est. Aprile, XY (avv. Guariso, Lavanna , Neri) c. INPS (avv. Parisi e Pellegrino)
| | | |In tema di requisiti di residenza pregressa per l’accesso al RDC la sentenza CGUE del 7.5.2026 C- 747/22, pur essendo riferita al requisito decennale originariamente previsto dal DL 4/2019 e non a quello quinquennale risultante dalla sentenza Corte Cost. n. 31/2025, esprime i principi applicabili anche al requisito minore, in particolare laddove afferma che, per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, qualsiasi requisito di pregressa residenza deve ritenersi in contrasto con gli artt. 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE. Conseguentemente deve essere confermata la sentenza di primo grado che, già prima della sentenza della CGUE, aveva accertato l’inesistenza di un credito dell’INPS per restituzione di somme pagate a titolo di RDC al titolare di protezione con residenza infraquinquennale oltre a disporre la condanna dell’INPS a pagare le quote residue di RDC fino al completamente del periodo di 18 mesi.